L’attesissimo Piano Transizione 5.0 ha subito delle modifiche dell’ultima ora, relativamente alle sue norme applicative. La decisione di intervenire, a più di quattro mesi dal Decreto Legge 19 datato 2 marzo 2024, è figlia di un fitto confronto intercorso tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione Europea. Come cambia dunque il Piano Transizione 5.0? Le novità riguardano l’autoconsumo ma anche altri aspetti centrali per le aziende, che dovranno sfruttare al meglio le opportunità offerte per sviluppare nuove soluzioni sostenibili e consolidare la loro posizione sul mercato. Ne abbiamo parlato con gli esperti di Cignoli Elettroforniture.
Transizione 5.0: una modifica interessante sull’autoconsumo
Un emendamento specifico al Piano Transizione 5.0, inserito nel DL Coesione 60/2024, riguarda esplicitamente l’autoconsumo. Più nel dettaglio, la modifica riguarda la modalità di autoconsumo “A distanza” per gli impianti rinnovabili che godono del credito di imposta per realizzare la transizione energetica. Si tratta a tutti gli effetti dell’ampliamento di un aspetto già previsto, che rende possibile posizionare gli impianti FER in un sito diverso rispetto quello dell’utente finale, a patto che esso ne mantenga la disponibilità. Le modalità di connessione sono le seguenti:
- Connessione diretta all’utenza dell’autoconsumatore finale, entro un range limite di 10 km e con il divieto di allaccio per altre utenze;
- Iniezione dell’energia prodotta nella rete di distribuzione già esistente. In questo caso, l’autoconsumatore gestirà dei punti di prelievo specifici da cui l’energia potrà essere consumata.
Per ciò che riguarda il capitolo benefici e incentivi, l’autoconsumatore aderente alla transizione 5.0 può sfruttare i contributi del decreto Cacer. Questi ultimi sono cumulabili con il credito di imposta precedentemente citato, purché il totale non superi il 40% dell’investimento totale. L’emendamento ha inoltre incluso tra le rinnovabili anche l’energia termica, sotto la dicitura di “Impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi”.
Transizione 5.0: tutte le novità del decreto attuativo
Quello relativo all’autoconsumo non è stato l’unico aspetto del Piano Transizione 5.0 a essere interessato dalle ultime modifiche. Alcuni ritocchi sono arrivati anche sulle esclusioni rispetto al principio del DNSH (Do Not Significant Harm). Tale principio prevede che imprese energivore o ad alto impatto ambientale non rientrino nei piani di incentivi previsti dalla transizione 5.0. Tuttavia, Italia e Unione Europea hanno concordato alcune eccezioni, per non danneggiare interi settori come l’agricolo o il siderurgico. L’emendamento permetterà dunque l’accesso agli incentivi alle imprese per le quali l’uso di combustibili fossili sono temporanei e tecnicamente inevitabili, a patto che favoriscano una successiva transizione all’uso di fonti energetiche rinnovabili. Viene inoltre ampliata la lista di soggetti autorizzati a rilasciare certificazioni. Mentre il Decreto Legge consentiva di rivolgersi solo a EGE o ESCo, adesso sarà possibile anche interpellare:
- Ingegneri: iscritti all’albo professionale, sezioni A o B, senza distinzione alcuna in merito alla laurea conseguita;
- Periti industriali e periti industriali laureati: se iscritti all’albo professionale nelle sezioni “Meccanica ed efficienza energetica” e “Impiantistica elettrica ed automazione”.
È inoltre necessario che entrambe le tipologie di certificatori abbiano esperienze e competenze dimostrabili in ambito di efficienza energetica dei processi produttivi. Il nuovo Piano Transizione 5.0 presenta altre modifiche relative ad aspetti, tra cui:
- Procedure d’accesso alle agevolazioni;
- Semplificazione di alcune specifiche pratiche di comunicazione degli investimenti;
- Eliminazione della necessità di allacciare entro un anno le rinnovabili alla rete elettrica. Viene sostituita con l’obbligo di mettere, sempre entro un anno, in funzione gli impianti;
- Termini di completamento degli investimenti;
- Sollevamento dell’Agenzie delle Entrate da qualsiasi ruolo di controllo, ora affidato al GSE;
- Cumulo del credito di imposta con altre risorse e agevolazioni, purché non finanziate dall’UE.
Tutte le novità descritte sono la prova tangibile dell’impegno dell’Italia nel passaggio alle energie rinnovabili, in sintonia con le necessità del mercato e con le peculiarità della transizione 5.0. Leggi anche l’articolo: Ipomineralizzazione denti: cos’è e come trattarla