Bonus facciate 2022

Bonus facciate 2022

Il Bonus Facciate che era attivo anche nel 2021 con una percentuale del 90%, è ancora presente nel 2022, ma con una detrazione d’imposta ridotta al 60% e potrebbe non essere rinnovato per il 2023. Gli interventi che possono ricevere questa agevolazione devono comunque essere terminati entro la fine di quest’anno, dopodiché, se non verranno emanate delle nuove proroghe, si tornerà a poter usufruire solo degli sconti previsti per le normali ristrutturazioni. In questi casi è molto interessante aprire una assicurazione casa, della quale uno dei migliori proveder è Verti.

Che cosa è il Bonus Facciate 2022 e a chi spetta

Questa misura, che vale per le case delle zone A e B, è un’agevolazione rivolta ai contribuenti che consiste nel poter avere una detrazione d’imposta pari al 60% dell’importo dei lavori per gli interventi di rinnovo oppure di restauro che interessano le facciate di edifici esistenti. In sostanza chi effettua questi lavori edili, con questa misura può recuperare il 60% delle spese sostenute. Questa detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo a cadenza annuale e quindi in totale il 60% viene recuperato dal contribuente in 10 anni. I contribuenti che vogliono anticipare il recupero della somma può scegliere l’opzione “cessione del credito”, oppure quella dello sconto in fattura. Per poter usufruire dell’agevolazione tutte le spese devono essere documentate e devono essere corrisposte ai fornitori attraverso un bonifico bancario oppure postale. Per quanto riguarda i limiti di spesa, questa agevolazione non ne prevede. Questo bonus può essere richiesto dai contribuenti proprietari dell’immobile per il quale vengono effettuati i lavori, sia per i residenti che per i non residenti nel nostro Paese. In questo gruppo possono essere inclusi tutti i soggetti Irpef ed anche quelli passivi Ires e quindi sono disponibili sia per i privati cittadini che per le imprese.

Quali sono i limiti, gli interventi ammessi e le esclusioni

Questa agevolazione è ottenibile per quegli interventi sulle facciate esterne degli immobili finalizzati sia al loro recupero che al loro restauro, compresi in tutte le categorie catastali. In questa lista sono compresi anche gli immobili strumentali. Gli edifici ai quali si applica questa agevolazione devono essere accatastati nelle zone classificate A e B in accordo al D.M. numero 1444/1968, oppure che sono assimilabili secondo normative regionali o regolamenti del comune di appartenenza. Chi vuole sapere se il proprio edificio è situato nella zona A o B può fare richiesta all’ufficio tecnico del proprio comune o contattare un professionista del settore. Gli interventi ammessi all’interno del Bonus facciate sono quelli effettuati su strutture “opache” della facciata, su ornamenti e fregi e su balconi della facciata stessa. Tra i lavori ammessi ci sono anche le puliture e le tinteggiature. Per chi volesse conoscere tutti gli aggiornamenti e le novità tecniche il consiglio è quello di leggere con molta attenzione la Circolare AdE del 23 giugno 2022, numero 23.

I cambiamenti inerenti ai lavori iniziati lo scorso anno

I contribuenti che avevano iniziato i lavori relativi alle facciate nello scorso anno possono continuare comunque a beneficiare dell’agevolazione, sempre ottenendo uno sconto pari al 90%, anche se i lavori stessi non hanno avuto termine entro il in quanto beneficeranno della stessa detrazione nel 2022. I contribuenti che hanno invece presentato la richiesta di agevolazione nel 2022 avranno diritto ad ottenere una detrazione pari al 60%. In questo caso è però necessario effettuare una distinzione tra privati cittadini e imprese. Per i primi la certezza del recupero del 90% è per le spese che sono state pagate entro la fine dello scorso anno, mentre per quelli pagati successivamente la detrazione spettante è quella stabilita nella Legge di Bilancio, che è pari al 60%. Nel secondo caso, invece, le detrazioni sono stabilite dal principio di competenza per cui la detrazione del 90% spetterà ai lavori che sono stati sia eseguiti che accettati da parte del cliente entro la fine dello scorso anno, senza tenere conto della data effettiva di pagamento, mentre tutti gli altri lavori, eseguiti ed accettati dopo la fine dello scorso anno potranno usufruire solo della detrazione del 60%.